Sistri e R.E.N.T.Ri | Quali sono le differenze

Non più operativo dal 2019, il Sistri è stato sostituito dal più moderno R.E.N.T.Ri; ecco quali sono le differenze

Tra le molte domande che ci vengono poste, ce n’è una che ricorre di frequente: il RENTRI e il Sistri sono la stessa cosa? La risposta è chiaramente no. Anche se perseguono obiettivi simili hanno caratteristiche differenti.

Il Sistri non è più in vigore da primo gennaio del 2019. Consentiva la tracciabilità elettronica dei rifiuti, ma era basato su apparecchiature elettroniche che ne complicavano l’operatività. Il RENTRI invece è un Registro Elettronico Nazionale ideato per dematerializzare la documentazione inerente alla gestione dei rifiuti e migliorarne tracciabilità e sicurezza.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le differenze principali tra i due sistemi.

Sistri

Il Sistri, ossia un sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nacque a seguito della spinta del Ministero dell’Ambiente. I suoi obiettivi erano il monitoraggio è il tracciamento dei rifiuti pericolosi. Venne istituito con il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, ma di fatto non è mai entrato a pieno regime e in maniera definitiva.

Nacque per semplificare e rendere trasparente il trasporto dei rifiuti. Nella pratica consisteva nel trasferimento in formato digitale degli adempimenti documentali e il sistema era basato su diverse apparecchiature:

  • Trasponder: conosciuto come “Black Box“, andava montato sui mezzi di trasporto dei rifiuti al fine di tracciare i movimenti;
  • Token USB da 4 Gb: munita di firma digitale e software per autenticazione, recava con sé i dati relativi alle caratteristiche dei rifiuti trasportati. Viaggiava insieme al carico;
  • Apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

Soggetti obbligati e non

Ecco alcuni esempi di soggetti obbligati ad adottare il Sistri:

  • tutti quei soggetti tenuti a movimentare rifiuti pericolosi;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (ex art. 184, c. 3, lettere c, d, g, D.Lgs. n. 152/2006), con più di dieci dipendenti;
  • comuni, enti e imprese impegnati nella gestione dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
  • imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (ex art. 212, c. 8, D.Lgs. n. 152/2006);
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (ex art. 212, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006);
  • ecc.

Altri soggetti potevano invece scegliere di adottare il Sistri in maniera volontaria pur non avendo un obbligo. Si parla ad esempio di imprese che effettuavano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, oppure degli imprenditori agricoli produttori di rifiuti non pericolosi.

Abolizione

Il sistema del Sistri, riconosciuto come tecnologicamente poco avanzato, venne superato in breve tempo da tecnologie più performanti, come il GPS e le App per spostamenti.

Questi fattori hanno portato alla sua soppressione con il decreto legge 135/2018 (art.6). L’operatività del Sistri è cessata definitivamente il primo gennaio del 2019.

R.E.N.T.Ri

Il RENTRI, acronimo che sta per Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti, è un sistema informatico nato per introdurre un modello di gestione digitale della tracciabilità dei rifiuti. È stato introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che modifica la parte quarta del decreto legislativo 152/2006. Il sistema del RENTRI è gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica.

Solo i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi sono tenuti ad adeguarsi al nuovo registro elettronico.

Gli obiettivi del RENTRI sono la dematerializzazione della documentazione cartacea, il miglioramento della tracciabilità dei rifiuti e dei controlli di sicurezza.

Cliccando qui puoi approfondire il discorso relativo al RENTRI nell’articolo dedicato.

Normativa transitoria

Siccome il RENTRI andrà a sostituire il Sistri (presumibilmente) alla fine del 2022, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria che ricopre il periodo dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore effettiva del RENTRI.

Tale disciplina ha valore per i soggetti che erano obbligati all’iscrizione al Sistri. Per loro è necessario provvedere: alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, ai formulari e a trasmettere il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro la data annuale prevista. Ad oggi questi adempimenti possono essere svolti in formato digitale.

Normativa di riferimento: articoli 188-190 e 193 decreto legislativo 152/2006 (così come recita il testo precedente alle modifiche del decreto legislativo 205 del 2010).

Cosa aspettarsi in futuro

Smantellato il Sistri sappiamo che il futuro è il Registro Elettronico Nazionale. Come già detto l’entrata in vigore del RENTRI obbligherà i produttori di rifiuti pericolosi a iscriversi al registro elettronico. Non è dato sapere se in futuro questo obbligo si allargherà anche ai soggetti attualmente senza obbligo di iscrizione.

È chiaro che chi è obbligato ad adeguarsi debba farlo con celerità onde evitare sanzioni gravose.

Il nuovo RENTRI consentirà la digitalizzazione dei documenti cartacei, migliorando il sistema della tracciabilità dei rifiuti e favorendo così i controlli di sicurezza da parte degli organi preposti.

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Articolo redatto da Paolo Alpa