Mancata etichettatura ed errato stoccaggio dei rifiuti pericolosi: è reato

Secondo la Suprema Corte di Cassazione Penale, la mancata etichettatura e cartellonistica con indicazione dei codici CER e l’errato stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi sono condotte penalmente rilevanti

Con la sentenza n. 7874 del 4 marzo 2002, la Corte di Cassazione Penale (Sezione III) prende una posizione netta e rigorosa in merito alle questioni dei reati ambientali in relazione alla gestione dei rifiuti pericolosi. Nello specifico si fa riferimento alla mancata etichettatura e all’errato stoccaggio.

Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo (da qui indicato come “il ricorrente“) che era stato condannato al pagamento di una sanzione di 5.000€ per la violazione delle prescrizioni in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Il ricorrente, legale rappresentante di una S.r.l. di gestione rifiuti pericolosi e non, è responsabile per l’assenza di etichettatura e di apposita cartellonistica con indicazione dei codici CER. Inoltre, emerge una responsabilità anche per l’errato stoccaggio dei rifiuti.

Mancata etichettatura: illecito amministrativo o reato?

Prima di passare all’analisi della sentenza è opportuno precisare che la norma violata (art. 29-quattuordecies, co. 3, d. Lgs. 152 del 2006) distingue due tipologie di inosservanze delle prescrizioni AIA.

Nel primo caso si parla di un inosservanza “generale” delle prescrizioni del provvedimento, per le quali sono previste solo sanzioni amministrative. Nel caso invece delle violazioni cosiddette “qualificate“, tra cui quelle riferite alla “gestione dei rifiuti“, sono previste sanzioni di carattere penale.

Nella circostanza presa in esame, la mancata etichettatura dei contenitori e l’assenza di segnaletica nelle aree di deposito non consentono di avere una corretta informazione sui rifiuti in questione. Tali condotte sono quindi ascrivibili all’ipotesi di “gestione dei rifiuti” e quindi sono punibili penalmente.

La sentenza

La sentenza numero 7874 del 4 marzo 2022 prende in esame il ricorso su una precedente decisione del tribunale di Pavia, nella quale si condannava il ricorrente a una pena condizionalmente sospesa di 5.000 euro di ammenda, riconosciute le attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 29-quattuordecies, co. 3, d. Lgs. 152 del 2006. In concreto, il ricorrente avrebbe violato le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale.

La tesi difensiva sostiene che il comportamento del ricorrente rientrasse in un’ipotesi depenalizzata per la quale è prevista una semplice sanzione amministrativa. La Corte di Cassazione respinge questa tesi in quanto ritiene che la condotta del ricorrente sia penalmente rilevante. Si tratta infatti di comportamenti quali la mancata apposizione di etichettatura e cartellonistica con indicazione dei codici CER , nonché l’errato stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi (nel caso specifico codice CER 13.08.02*).

Come si legge nella sentenza, la Corte di Cassazione fa riferimento alle posizioni della giurisprudenza più recente, secondo la quale: “il legislatore, nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell’autorizzazione integrata ambientale, distingue tra l’inosservanza, in generale, di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni “qualificate”, tra cui quelle concernenti la «gestione dei rifiuti», penalmente rilevanti. Ma, soprattutto, ha stabilito che “non sembra dubitabile che l’apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla «gestione dei rifiuti»” (Sez. 3, n. 33033, 18 settembre 2020, dep. 25 novembre 2020, non massimata)

A seguito di tali considerazioni la Suprema Corte ravvisa una responsabilità penale della ricorrente, in quanto la condotta del soggetto è ascrivibile all’ambito della “gestione dei rifiuti”, penalmente rilevante secondo l’art. 29-quattuordecies, co. 3, d. Lgs. 152 del 2006.

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Conclusioni

Come visto nel caso appena analizzato, la mancata etichettatura e l’errato stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi può portare a una condanna penale. È quindi importante porre la dovuta attenzione all’etichettatura dei rifiuti pericolosi e al loro stoccaggio.

A tal proposito è sempre consigliabile affidarsi a professionisti nel campo della gestione dei rifiuti, onde evitare conseguenze spiacevoli.

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Articolo redatto da Paolo Alpa