Produttore e detentore rifiuti: quali sono le differenze?

Identificare e distinguere le figure del produttore e del detentore di rifiuti è importante per capire quali sono i ruoli dei soggetti coinvolti durante l’iter di gestione del rifiuto

Quelle di produttore e detentore di rifiuti sono due figure differenti, anche se spesso possono sovrapporsi. Ciò detto non vanno comunque confuse, in quanto un’errata classificazione fa emergere inesattezze che si possono riflettere sulla documentazione accompagnatoria dei rifiuti.

Vediamo allora nel dettaglio le definizioni date dalla legge.

Definizioni

Per fare chiarezza e distinguere le due figure ci viene in aiuto la normativa, nello specifico l’art. 183, comma 1, decreto legislativo 152/2006. Alla lettera f) si specifica che il “produttore di rifiuti” è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Segue alla lettera h) la definizione di detentore, indicato come “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Dalla lettura dell’articolo appare subito chiaro che in taluni casi le due figure sono sovrapponibili. Si pensi alla situazione in cui chi produce il rifiuto ne mantiene il possesso presso il deposito temporaneo sino al suo ritiro. In questo caso il produttore è al contempo detentore.

Ma oltre al produttore può essere detentore qualunque soggetto che entri in rapporto materiale con il rifiuto, per esempio chi lo trasporta, chi lo smaltisce o chi lo recupera.

Detentore di rifiuti: com’è cambiata la definizione rispetto al passato

Prima del 2010 la normativa definiva detentore come “il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.” Con la modifica apportata dal decreto legislativo 205/2010, la formulazione dell’articolo cambia e definisce il detentore come “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

La differenza sostanziale sta nell’introduzione del concetto di possesso, che secondo la normativa civilistica italiana ha un definizione ben delineata: “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” ex art. 1140 codice civile.

L’utilizzo del concetto di possesso definisce con maggior precisione quale sia il rapporto materiale con il rifiuto. La modifica normativa, quindi, ha contribuito a dare una visione più chiara della figura del detentore.

Responsabilità

In primo luogo il produttore è tenuto a classificare in maniera corretta il rifiuto e per farlo deve attribuirgli il codice CER corrispondente. Solo il produttore può compiere questa azione in quanto è l’unico conoscitore del processo che ha portato alla produzione di tale rifiuto. Egli solo sa come è stato generato e se si tratta di un rifiuto pericoloso o no.

Si tenga presente però che in alcuni casi la normativa prevede che il produttore effettui la classificazione del rifiuto supportato da determinazioni analitiche.

Il produttore è inoltre responsabile in qualità di detentore se mantiene i rifiuti in un deposito temporaneo presso il luogo di produzione. Anche in questo caso dovrà rispettare tutte le regole imposte dalla normativa. Dovrà quindi rispettare le prescrizioni che prevedono l’utilizzo di determinati recipienti e l’applicazione delle etichette necessarie.

Per approfondire leggi: Deposito temporaneo rifiuti | Regole, recipienti, etichette e sanzioni

Il produttore di rifiuti può essere responsabile anche per l‘autosmaltimento o recupero dei rifiuti, ma questa responsabilità è esclusa nel momento in cui il produttore conferisca il rifiuto a soggetto autorizzato al trasporto e/o allo smaltimento, o al recupero.

Il produttore è inoltre obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico e alla presentazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Quando il detentore di rifiuti non coincide con la figura del produttore siamo in presenza di un soggetto che può essere un trasportatore, o chi recupera il rifiuto, o chi lo smaltisce. Ad ogni modo, chi è detentore è sempre responsabile per il rifiuto che ha in possesso.

Nell’ottica della distinzione dei ruoli è fondamentale il formulario di identificazione dei rifiuti sul quale sono indicati i dati di tutti coloro i quali sono coinvolti nella gestione del rifiuto (produttore, trasportatore, destinatario).

Per approfondire le responsabilità del trasportatore leggi: Trasporto rifiuti | Autorizzazioni necessarie e sanzioni

 

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Articolo redatto da Paolo Alpa