Intermediario rifiuti | Chi è, cosa fa, responsabilità

L’intermediario rifiuti è una figura di connessione tra produttore detentore di rifiuti e trasportatore, o destinatario finale. Fa parte a tutti gli effetti della filiera dei rifiuti, pertanto soggiace al principio della corresponsabilità per la gestione dei rifiuti

Quello dell’intermediario è un ruolo che si inserisce all’interno della filiera dei rifiuti, tra la figura del produttore/detentore e il trasportatore, o il destinatario finale.
Secondo l’articolo 183 del d.lgs. 152/2006, l’intermediario rifiuti è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti“.

Il Regolamento CE 1013/2006 sancisce il medesimo principio definendo l’intermediario come “chiunque disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall’articolo 12 della direttiva 2006-12- CE“.

Cosa fa l’intermediario rifiuti

Come descritto dai principi normativi di cui sopra, l’intermediario è una figura di connessione tra il produttore-detentore di rifiuti e il trasportatore, o il destinatario finale. Ma che cosa fa in concreto?

L’intermediario si occupa di garantire al produttore (o al detentore) la miglior collocazione possibile per i rifiuti. Questa scelta avviene, non solo nell’ottica della miglior destinazione possibile, ma anche valutando tutto quello che riguarda l’aspetto economico del servizio.

L’intermediario rifiuti agisce selezionando e connettendo tra loro le diverse figure del ciclo di gestione dei rifiuti; queste devono essere iscritte all’albo dei gestori ambientali.

Naturalmente, in base al codice CER dei rifiuti trattati, l’intermediario selezionerà le figure di trasportatore o destinatario finale idonee in base all’autorizzazione in loro possesso.

Autorizzazioni

Per poter svolgere la propria attività, l’intermediario dei rifiuti (senza la detenzione degli stessi) è tenuto all’iscrizione nella categoria 8 dell’albo gestori ambientali.

La categoria 8, specificatamente indicata come “intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione“, è suddivisa in classi in funzione alla quantità di rifiuti trattata nell’arco di un anno.

Per potersi iscrivere alla categoria 8, l’impresa deve nominare obbligatoriamente un responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Inoltre, l’iscrizione o il rinnovo alla categoria 8 è possibile solo in presenza di una determinata garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

In relazione alla categoria 8 è opportuno fare una distinzione tra l’intermediario senza detenzione dei rifiuti e gli intermediario con detenzione. Il secondo, essendo trasportatore o gestore, è già in possesso di un’autorizzazione specifica e non necessita dell’iscrizione alla categoria 8.

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Obblighi documentali

Le imprese che svolgono attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti sono obbligate alla tenuta dei registri di carico e scarico, sia nel caso di rifiuti pericolosi sia nel caso di rifiuti non pericolosi. Detti registri, che devono essere obbligatoriamente numerati e vidimati dalla camera di commercio di competenza, vanno custoditi presso la sede dell’intermediario.

Sulla questione documentale, gli intermediari hanno diversi obblighi da rispettare, quali:

  • vidimazione dei registri presso la Camera di Commercio competente per territorio;
  • compilazione dei registri entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione;
  • conservazione di una copia del formulario emessa dal produttore (anche detta “quinta copia”);
  • invio del MUD entro data stabilita dalla normativa;
  • conservazione del registro integrato e dei relativi formulari per 5 anni dalla data della registrazione.

Differenza con il Waste Manager

Il Waste Manager, a differenza dell’intermediario, è un semplice consulente che consiglia soluzioni senza disporre concretamente recupero e smaltimento dei rifiuti. Altra differenza sostanziale è quella per cui il Waste Manager non necessita di alcuna autorizzazione, a differenza dell’intermediario per il quale è obbligatoria l’iscrizione alla categoria 8.

Responsabilità intermediario rifiuti

Secondo l’articolo 183 del decreto legislativo 152/2006, la figura dell’intermediario rientra a tutti gli effetti nelle attività di gestione dei rifiuti. Proprio per questo motivo chi svolge un’attività di intermediazione è soggetto al cosiddetto principio della corresponsabilità, secondo il quale tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto sono responsabili, non solo del proprio operato, ma anche delle attività altrui.

Nello specifico l’intermediario (senza detenzione) dispone per conto di terzi il recupero, o lo smaltimento dei rifiuti: proprio per questo è tenuto a verificare le autorizzazioni dei trasportatori nonché degli impianti di destinazione. Inoltre è tenuto a verificare la corretta classificazione del rifiuto. La mancata valutazione o la valutazione errata di uno di questi aspetti fa emergere la colpa dello stesso intermediario.

Le sanzioni previste in caso di responsabilità dell’intermediario sono sancite dall’articolo 256 decreto legislativo 152/2006.

Per approfondire l’argomento leggi anche: Responsabilità e corresponsabilità nella gestione dei rifiuti

Dall’argomento trattato si evince quanto sia importante affidarsi a professionisti preparati. L’importanza di una filiera del rifiuto gestita in maniera corretta è fondamentale per evitare sanzioni o disguidi burocratici che possono rallentare le attività di un’azienda.

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Articolo redatto da Paolo Alpa