D.L. 116/2025: tutte le novità sulle nuove sanzioni ambientali

Il D.L. 116/2025 introduce modifiche al Testo Unico Ambientale: pene più severe, confisca obbligatoria e nuove responsabilità per produttori, impianti e trasportatori

Le principali novità introdotte dal D.L. 116/2025

  • Iscrizione Albo Gestori Ambientali: sospensione da 15 giorni a 2 mesi in caso di trasporto non autorizzato, cancellazione in caso di recidiva e divieto di reiscrizione per due anni.
  • Art. 255 – abbandono di rifiuti non pericolosi: sanzioni pecuniarie più alte (da 1.500 a 18.000 €), sospensione della patente da 1 a 4 mesi se il fatto è commesso con un veicolo; previste pene aggravate per i titolari di impresa.
  • Nuovo art. 255-bis: l’abbandono di rifiuti che comporta pericolo per persone, ambiente o ecosistemi diventa delitto, con reclusione da 6 mesi a 5 anni e sospensione della patente.
  • Art. 255-ter – abbandono di rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni, pene aumentate se dal fatto deriva un danno ambientale o il reato avviene in aree già contaminate.
  • Art. 256 – gestione illecita di rifiuti: le violazioni diventano delitto penale, con reclusione da 6 mesi a 3 anni per rifiuti non pericolosi e fino a 5 anni per i pericolosi. Prevista la confisca dei mezzi impiegati e pene aggravate fino a 6 anni e 6 mesi se vi è pericolo per la salute o l’ambiente.
  • Art. 256-bis – combustione illecita di rifiuti: reclusione da 3 a 6 anni per i non pericolosi e da 3 anni e 6 mesi a 7 anni per i pericolosi, con aggravanti in caso di incendio conseguente.
  • Art. 258 – trasporto rifiuti: ammende aumentate, sospensione della patente (da 1 a 4 mesi per non pericolosi e da 2 a 8 mesi per pericolosi), sospensione dall’Albo e confisca del mezzo.
  • Art. 259 – spedizione illecita di rifiuti: reclusione da 1 a 5 anni, con aggravanti in presenza di rifiuti pericolosi.
  • Art. 259-bis – aggravanti per attività organizzate: pena aumentata di un terzo se il reato è commesso nell’ambito di un’impresa o attività organizzata, con responsabilità diretta del titolare in caso di omessa vigilanza. Prevista l’applicazione delle sanzioni del D.Lgs. 231/2001.

Focus sull’articolo 256: gestione illecita dei rifiuti

  • da 6 mesi a 3 anni per rifiuti non pericolosi;
  • da 1 a 5 anni per rifiuti pericolosi;
  • fino a 6 anni e 6 mesi se dal fatto deriva un pericolo concreto per la salute o l’ambiente.
    Inoltre, sono obbligatorie la confisca dei mezzi e, nei casi più gravi, delle aree interessate.

Gli errori più comuni delle imprese che possono portare a reato

  • Produttori di rifiuti: deposito temporaneo gestito oltre i limiti temporali o quantitativi previsti, assenza di cartellonistica ed etichettatura, classificazioni errate, mancata verifica delle autorizzazioni di trasportatori e impianti destinatari.
  • Impianti: superamento dei quantitativi autorizzati, non corrispondenza tra layout reale e quello autorizzato, ingresso di rifiuti con codici CER non autorizzati, mancato aggiornamento delle comunicazioni anagrafiche.
  • Trasportatori: utilizzo di mezzi non iscritti, conferimento a impianti non autorizzati, soste tecniche trasformate di fatto in stoccaggio non autorizzato.

Perché le aziende devono adeguarsi subito

  • una revisione interna delle procedure aziendali;
  • controlli periodici sulle autorizzazioni dei partner;
  • formazione del personale coinvolto nella gestione dei rifiuti;
  • consulenza continua per garantire la conformità normativa.